Tavola rotonda “Il diritto di libertà religiosa nelle relazioni familiari. Le prospettive del diritto civile e del diritto canonico”
CONCLUSIONI CONVEGNO SU MONS. MAZZONI
Aula Cipolla – Dipartimento Scienze Giuridiche dell’Università di Verona, giovedì 19 marzo 2026
Più che una “conclusione”, per la quale non sento di avere le adeguate competenze, vorrei provare a far emergere una sorta di “inclusio”, nella persona di mons. Giampietro Mazzoni, nel cui ricordo ci siamo dati oggi qui appuntamento. Il suo lascito, infatti, è quello di una personalità che ha saputo integrare il diritto entro una compiuta visione antropologica. Per questo mons. Mazzoni non è stato solo un fine giurista, ma un uomo di mitezza evangelica, il cui tratto caratteristico è stato quello di “legare” il diritto alla vita senza creare false contrapposizioni. Come ha ben rievocato don Gabriele Battistin nel suo intervento iniziale.
Le relazioni che abbiamo ascoltato si sono mosse, peraltro, da prospettive sicuramente diverse tra loro. Quella della professoressa Cordiano è sviluppata alla luce di un principio cardine della nostra Costituzione e dell’ordinamento statuale in genere, che è il principio di laicità, il quale peraltro non significa indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ma equidistanza della legge rispetto alle diverse scelte religiose, che, seppur rimesse alla coscienza individuale, vedono tutelato dall’ordinamento giuridico in qualsiasi ambito della vita sociale, compreso quello familiare, il diritto di libertà su cui esse si fondano. La relazione della professoressa Zuanazzi muove invece dalla prospettiva di un ordinamento confessionale, qual è quello canonico, delineando i diritti, ma anche i doveri correlati ad una scelta religiosa specifica, quale è quella cristiano-cattolica; una scelta che comunque – come ha ricordato la relatrice – non può che fondarsi sulla libertà, come afferma il can. 748, § 2, esprimendo un principio da sempre presente nella dottrina della Chiesa, evidenziato ancor più, e sotto diversi profili (è stata ricordata ad esempio la nuova disciplina dei matrimoni misti), nel passaggio dalla legislazione canonica precedente al Concilio Vaticano II al Codice del 1983, che del magistero conciliare è tuttora l’espressione giuridica più significativa. Di questo passaggio è stato sicuramente interprete competente e appassionato mons. Giampietro Mazzoni, in tutti i suoi lunghi anni di attività di studioso e docente di diritto canonico, di giudice ecclesiastico e di assistente dell’Unione Giuristi cattolici, come ci ha ricordato don Battistin.
Come emerso dalle relazioni, il tema dell’educazione religiosa dei minori rappresenta uno dei punti più delicati nel bilanciamento tra la libertà di religione e di coscienza dei genitori e quella, emergente, dei figli. Il ruolo educativo dei genitori costituisce un’espressione della loro libertà religiosa, ma questa deve oggi confrontarsi sempre più con il principio del superiore interesse del minore e con la sua progressiva capacità di autodeterminazione. Ne deriva una tensione crescente tra autorità genitoriale e autonomia personale del figlio, specie in una società pluralista dove la varietà di pratiche religiose e modelli etici impone nuove riflessioni sui confini della responsabilità genitoriale e sui criteri di tutela del minore. Pur restando indispensabile la funzione di guida dei genitori, il minore non è più considerato soltanto destinatario passivo di protezione, ma soggetto portatore di propri diritti, anche in materia di fede e di coscienza.
Indubbiamente il diritto di famiglia ha subito negli anni una profonda trasformazione. L’impianto tradizionale, anche per il legislatore civile, era in buona sostanza incentrato sul modello del matrimonio canonico e sui principi di indissolubilità, eterosessualità e direzione unitaria della vita familiare: questo modello, che la Chiesa continua a proporre, in adempimento al proprio mandato di annuncio del Vangelo, ha progressivamente ceduto il passo a concezioni più flessibili, in cui trovano spazio l’autonomia privata e la pluralità dei modelli familiari.
Ritengo, in estrema sintesi, che il diritto civile, il diritto canonico come pure i diritti di altre confessioni religiose possano trovare un punto di convergenza nell’individuazione del principio di solidarietà quale elemento cardine e inderogabile di ogni forma di unione familiare. La solidarietà è la clausola etica che impedisce la riduzione delle relazioni familiari a meri rapporti contrattuali, garantendo coesione e tutela reciproca tra i membri del nucleo familiare.
A questa visione si è ispirato costantemente mons. Mazzoni, probabilmente memore di quanto con parole sorprendenti leggiamo nel libro del Siracide: “Un eunuco che vuol deflorare una ragazza, così chi vuol rendere giustizia con la violenza” (20,1).
La forza del diritto sta nella capacità di legare posizioni divergenti all’interno di quella categoria della solidarietà che ne costituisce il fine ultimo e che è l’esatto contrario di quel presunto diritto alla forza che viene oggi esercitato nel pubblico e nel privato con conseguenze drammatiche.
